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Statuto sociale UICI

 

STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

E DEGLI IPOVEDENTI – ETS APS

ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,

RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187, con la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS APS” (acronimo UICI). A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l’UICI ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale” (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza.

2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’UICI utilizza le locuzioni “Ente del Terzo Settore” e “Associazione di promozione sociale”, ovvero gli acronimi “ETS” e “APS”.

3. L’UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.

5. L’UICI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo, senza discriminazioni di alcuna natura in ordine all’ammissione degli associati, prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli Organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri Organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

ART. 2

SCOPI

1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione nella società delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS promuove e attua ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. A tale scopo, ove necessario, provvede anche alla creazione di apposite strutture operative e all’edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate.

3. In particolare:

  1. favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive; la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi di contrasto alla discriminazione basata sulla disabilità;
  2. promuove e attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, il recupero visivo, la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico;
  3. promuove e attua iniziative per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale e culturale delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive;
  4. promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro;
  5. attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane più fragili;
  6. opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità, fruibilità e accessibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;
  7. promuove, favorisce e organizza le attività sportive di carattere dilettantistico volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;
  8. favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, anche aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

3-bis. Tra le finalità statutarie dell’UICI è ricompreso lo svolgimento delle seguenti categorie di attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss. mm. ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss. mm. ii.;
  2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss. mm. ii.;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss. mm. ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  5. radiodiffusione e telediffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss. mm. ii.;
  6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  7. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità visiva, anche con disabilità aggiuntive;
  8. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  10. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo dello Statuto Sociale, ad eccezione di quelle, espressamente individuate ed approvate dal Consiglio Nazionale, ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, dando adeguatamente atto nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale delle attività stesse. Devono intendersi per attività strumentali rispetto alle attività di interesse generale quelle che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’UICI per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione, mentre si considerano strumentali le attività che rispettano le condizioni di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19.5.2021, n. 107.

 

ART. 3

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS comprende tre categorie di soci: effettivi, tutori, e sostenitori:

a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;

b) soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;

c) soci sostenitori sono i cittadini che intendono condividere le finalità istituzionali di cui all’articolo 2 del presente Statuto e che dimostrino concretamente di voler partecipare alla vita associativa in tutte le sue articolazioni.

2. L’ammissione dei soci è libera ed avviene senza discriminazioni di alcuna natura, secondo le procedure e le modalità disciplinate dal presente Statuto e del Regolamento Generale.

3. I soci sono dichiarati tali con deliberazione del Consiglio della Sezione territoriale competente.

4. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS anche i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non di nazionalità italiana, residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana residenti all’estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli Organi associativi, nonché il diritto di visionare i libri sociali, su proposta motivata indirizzata al Presidente della Sezione territoriale.

6. I soci hanno l’obbligo di pagare la quota associativa nella misura fissata dal Congresso, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

7. I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e lo esercitano nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento Generale. Per l’esercizio di tale diritto, i soci devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. Nel caso di soci di cui al comma 1, lett. c) che non abbiano compiuto la maggiore età, l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo viene esercitato dal tutore, come previsto nella lett. b).

8. Le cariche monocratiche di Presidente Nazionale, di Vice Presidente Nazionale, di Presidente Regionale, di Vice Presidente Regionale, di Presidente della Sezione territoriale e di Vice Presidente della Sezione territoriale, di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), comma 3, lett. a), e comma 4, lett. b), del presente Statuto, sono ricoperte solo da soci effettivi.

9. I soci sostenitori sono eleggibili nel Consiglio Nazionale e nei Consigli Regionali nella misura massima di un decimo dei componenti di parte elettiva, arrotondata all’unità immediatamente superiore. I soci sostenitori sono, altresì, eleggibili nei Consigli delle Sezioni territoriali fino a un terzo dei componenti, arrotondato per difetto.

10. Per essere eletti, il Presidente Nazionale e i Consiglieri Nazionali devono essere componenti del Congresso e aver ricoperto, almeno per un mandato completo, la carica di Consigliere Nazionale, Regionale o Sezionale. Possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Vice Presidente Regionale e Sezionale i soci che abbiano maturato almeno due anni continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione. Possono, altresì, essere eletti alla carica di Delegato al Congresso, di Consigliere Regionale o Sezionale i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione.

11. È eleggibile solo chi è in godimento dei diritti civili e politici. Per i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo è sufficiente il possesso dei soli diritti civili.”

 

ART. 4

ORGANIZZAZIONE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l’ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

  1. il Congresso;
  2. il Presidente Nazionale;
  3. il Consiglio Nazionale;
  4. la Direzione Nazionale;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
  7. l’Organo di controllo;
  8. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

3. Sono Organi delle strutture regionali:

  1. il Presidente Regionale;
  2. il Consiglio Regionale;
  3. la Direzione Regionale;
  4. l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
  5. l’Organo di controllo, se previsto;
  6. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

4. Sono Organi delle strutture territoriali sezionali:

  1. l’Assemblea della Sezione territoriale;
  2. il Presidente della Sezione territoriale;
  3. il Consiglio della Sezione territoriale;
  4. l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
  5. l’Organo di controllo, se previsto;
  6. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

5. La struttura organizzativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS terrà conto di eventuali modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni. I conseguenti adattamenti dell’organizzazione amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale o dei Consigli Regionali territorialmente competenti, sulla base del principio dell’unitarietà e dell’autonomia associativa e delle necessità organizzative delle strutture territoriali, secondo le prescrizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, Roma Capitale, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

6. Le riunioni degli Organi, nonché le votazioni palesi o segrete, sono valide anche quando svolte in audio-videoconferenza, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

7. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza, nei modi ed entro i limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi che comportano l’assunzione di particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

8. Con esclusione di quelle della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli Organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

 

ART. 5

COMPETENZE, CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è l’Organo supremo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS e determina l’indirizzo della politica associativa a ogni livello.

2. Sono di competenza del Congresso:

  1. l’approvazione della relazione consuntiva del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
  2. la fissazione dell’importo della quota associativa, a valere per i cinque anni successivi;
  3. le modifiche dello Statuto Sociale;
  4. l’elezione del Presidente Nazionale e di ventiquattro Consiglieri Nazionali.

3. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i due terzi dei Consigli Regionali.

4. Il Congresso è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura e con le modalità definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

5. Sono inoltre componenti di diritto del Congresso: il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i Presidenti delle Sezioni territoriali con almeno cento soci.

6. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti l’Organo.

7. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, un minimo di sette scrutinatori, dei quali, ove necessario, almeno due non vedenti o ipovedenti, purché a conoscenza del sistema Braille, e cinque questori, tutti vedenti.

8. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso.

9. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:

  1. verifica dei poteri;
  2. modifiche dello Statuto Sociale;

10. Il Congresso, inoltre, ha facoltà di costituire Sezioni di lavoro per l’approfondimento di argomenti e temi di particolare interesse.

 

ART. 6

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ETS APS

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS a lvello nazionale e a livello internazionale e la esercita secondo lo Statuto e i Regolamenti.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

  1. convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;
  2. partecipa alle riunioni degli Organi associativi a ogni livello, in presenza o in audio/videoconferenza, anche mediante suo delegato;
  3. promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale;
  4. attua le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  5. adotta, nei casi di necessità e/o urgenza, deliberazioni presidenziali da sottoporre a successiva ratifica della Direzione Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente Nazionale provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 7

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

  1. dal Presidente Nazionale;
  2. dai ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
  3. dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga il Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale formula e approva gli indirizzi e le linee strategiche della politica associativa e inoltre:

  1. delibera la convocazione del Congresso;
  2. elegge il Collegio dei Probiviri;
  3. elegge il Presidente Nazionale, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
  4. vota la sfiducia al Presidente Nazionale e/o alla Direzione Nazionale, su mozione presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza dell’Organo sfiduciato;
  5. nomina la Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, tra i ventiquattro Consiglieri eletti dal Congresso;
  6. nomina i componenti dell’Organo di controllo, su proposta del Presidente Nazionale, in numero di due, scelti fra soggetti in possesso di adeguata affidabilità, esperienza e competenza in campo amministrativo-contabile, nonché in numero di uno su designazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  7. nomina e revoca, con effetto immediato, il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale, sulla base del profilo professionale e delle attribuzioni definiti nel Regolamento Generale, da intendersi estesi ai segretari regionali e sezionali in quanto compatibili;
  8. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il budget previsionale dell’esercizio successivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  9. approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS, su proposta della Direzione Nazionale;

i-bis) individua quali siano le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, di cui all’art. 2 dello Statuto;

  1. stabilisce la ripartizione della quota sociale tra struttura Nazionale, strutture Regionale e Sezioni Territoriali;
  2. nomina commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;
  3. costituisce, su proposta del Presidente Nazionale, commissioni nazionali di lavoro, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio Nazionale;
  4. delibera circa l’assetto organizzativo del territorio, su proposta del Consiglio Regionale competente o della Direzione Nazionale, secondo i principi di cui all’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
  5. ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Nazionale.

 

ART. 8

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale e da otto componenti nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale tra i ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.

2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell’intera Direzione Nazionale, che dovrà essere ricostituita.

4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte l’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

  1. nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
  2. assiste e supporta il Presidente Nazionale nell’attuazione della politica associativa e, in particolare, delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
  3. propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale;
  4. nomina e revoca il Direttore Generale, su proposta del Presidente Nazionale, definendone profilo, compiti e attribuzioni;
  5. affida incarichi speciali e conferisce delega a Consiglieri Nazionali per l’attuazione di progetti o compiti particolari di rilevante interesse generale;
  6. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione per qualsiasi causa e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell’UICI;
  7. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali, interregionali e nelle organizzazioni internazionali;
  8. esamina per ciascun esercizio il budget previsionale, le sue eventuali variazioni e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., proponendone l’approvazione al Consiglio Nazionale;
  9. propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS;
  10. nomina i Commissari Straordinari e i Commissari ad Acta presso i Consigli Regionali e Sezionali;
  11. esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione a livello territoriale, assumendo ogni necessario provvedimento in merito;
  12. autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall’ambito territoriale regionale;
  13. autorizza l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell’UICI, dà parere vincolante sull’accettazione di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità in favore delle strutture territoriali, se non di modica entità, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale;
  14. autorizza preventivamente i Presidenti Regionali e Sezionali a promuovere o a resistere in giudizi civili, penali e amministrativi;
  15. nomina i direttori dei periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS;
  16. ha facoltà di costituire Consigli di Amministrazione e comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell’UICI, ovvero di conferire specifici incarichi per l’espletamento di tali attività;
  17. ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
  18. in caso di necessità e/o urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, soggette a ratifica;
  19. delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale.

 

ART. 9

COMPOSIZIONE, COMPETENZE DEL COLLEGIO

DEI PROBIVIRI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi e soci tutori di chiara condotta morale, civile e associativa.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

3. Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

4. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni e, in caso di recidiva, la sospensione fino a cinque anni.

5. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell’UICI, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 3 del presente Statuto.

6. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.

7. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

8. Ai vedenti componenti degli Organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci.

 

ART. 10

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ETS APS è unico e indivisibile. È costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l’UICI abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria. Il Consiglio Nazionale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei tre quarti dei propri componenti, ha facoltà di conferire in tutto o in parte il patrimonio o la sua gestione a organismi istituiti appositamente, purché i relativi atti costitutivi e/o statuti prevedano che la nomina della totalità dei componenti dei relativi organi sia riservata in via esclusiva all’Unione e che vengano svolte unicamente le attività indicate nell’art. 2 dello Statuto Sociale UICI, che sia espressamente sancita l’assenza di qualunque finalità di lucro, che sia espressamente previsto il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., e che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sia devoluto in conformità a quanto previsto dall’art. 9, del citato D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Le risorse finanziarie dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ETS APS sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle rendite patrimoniali;
  3. dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
  4. da donazioni, lasciti, oblazioni e atti di liberalità in genere;
  5. dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Il patrimonio dell’UICI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

4. Le risorse finanziarie delle strutture regionali, sono costituite:

  1. dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
  2. dalla quota sociale, per la parte di competenza;
  3. da entrate provenienti dall’amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
  4. dai contributi erogati dagli Organi nazionali dell’UICI;
  5. dai contributi dell’ente Regione o di altri enti;
  6. da oblazioni e contributi di privati;
  7. dai proventi di iniziative concordate con le Sezioni;
  8. da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

  1. dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
  2. da entrate provenienti dall’amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
  3. da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
  4. da proventi di iniziative economiche e di raccolta fondi, organizzate dal Consiglio della Sezione;
  5. da oblazioni e contributi in genere di privati;
  6. da contributi degli Organi nazionali e regionali dell’UICI;
  7. da ogni altra entrata.

6. Per la gestione amministrativo-contabile sono individuati da ciascun Organo competente uno o più istituti di credito di riferimento, scelti tra istituti di provata solidità, secondo quanto disposto dal Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario.

7. È istituito il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio, allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo modalità e criteri stabiliti nel Regolamento Generale.

 

ART. 11

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DELL’ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L’Organo di controllo della struttura nazionale è istituito ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. nella composizione collegiale di tre membri effettivi e due membri supplenti ed è nominato dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione nella quale vengono identificati, su proposta del Presidente Nazionale, i due componenti la cui designazione è di competenza dell’Unione. La predetta deliberazione, che ha efficacia immediata, sarà automaticamente integrata con il componente effettivo e il componente supplente indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

2. L’Organo di controllo esercita anche il controllo contabile nei casi previsti dal comma 6 del predetto art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., la cui verificazione determina, altresì, l’integrale assorbimento delle funzioni del Collegio Centrale dei Sindaci.

3. L’Organo di controllo delle strutture regionali e territoriali viene istituito qualora siano superati i limiti di cui all’art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

4. Le competenze dell’Organo di controllo previsto dai commi 1 e 2 del presente art. 11 sono disciplinate dal Regolamento Generale e dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, comma 7, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. Viene riconosciuta ad almeno un decimo degli associati la facoltà di agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, nonché di denunciare i fatti ritenuti censurabili all’Organo di Controllo il quale ne terrà conto nella propria relazione. Se la denuncia è presentata da almeno un ventesimo degli associati, l’Organo di Controllo deve agire ai sensi dell’art. 2408, secondo comma, del codice civile.

5. Nei casi previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. e salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6 del medesimo Decreto, è nominato un Organo di revisione legale dei conti da parte, rispettivamente, del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

6. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata secondo quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina dell’Organo di revisione legale dei conti, sempre che non siano superati i limiti previsti dall’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

7. L’Organo di Controllo, ove costituito, tra l’altro:

  1. verifica la gestione economica e finanziaria e ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale;
  2. al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio che lo ha nominato la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul budget previsionale.

 

ART. 12

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale, secondo il quadro organizzativo definito dal Consiglio Nazionale anche sulla base delle esigenze funzionali delle strutture territoriali. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale.

 

ART. 13

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS nel territorio regionale e ha la direzione dell’attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

  1. convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Direzione Regionale, dando attuazione ai relativi deliberati;
  2. firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);
  3. promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Regionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
  4. promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. n);
  5. adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionale soggette a ratifica.

3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente Regionale in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente Regionale provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 14

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti delle Sezioni territoriali, quali componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di uno per ogni Sezione fino a mille soci; due per ogni Sezione fino a duemila soci; tre per ogni Sezione oltre i duemila soci.

2. Il Consiglio delle Regioni in cui esistono solo due Sezioni territoriali è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di due per ogni Sezione; la Sezione con il maggior numero di soci elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.

3. Nella Regione Valle D’Aosta e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la funzione di Organi regionali e i Presidenti Sezionali sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa approvate dal Congresso e dagli altri Organi associativi competenti.

5. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l’anno, ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale, ovvero lo richieda il Presidente Nazionale o la Direzione Nazionale.

6. Il Consiglio Regionale inoltre:

  1. elegge il Presidente Regionale fra i propri componenti di provenienza elettiva;
  2. nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente Regionale, la Direzione Regionale secondo quanto stabilito dall’art. 15;
  3. nomina, quando previsto, l’Organo di controllo e l’Organo di revisione legale dei conti;
  4. vota la sfiducia al Presidente Regionale e alla Direzione Regionale, su mozione presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza dell’Organo sfiduciato;
  5. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura regionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
  6. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il budget previsionale dell’esercizio successivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm.;
  7. propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell’ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all’assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
  8. costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio Regionale;
  9. ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell’UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;
  10. ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
  11. convoca, almeno una volta l’anno, l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni territoriali di pertinenza, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale;
  12. ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Regionale;
  13. delibera l’eventuale richiesta di convocazione in via straordinaria del Congresso.

 

ART. 15

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita:

  • dal Presidente Regionale
  • da due componenti nelle Regioni che contano fino a sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva;
  • da quattro componenti nelle Regioni che contano più di sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall’art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei componenti determinano la decadenza dell’intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte l’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

5. La Direzione Regionale:

  1. su proposta del Presidente Regionale, nomina fra i propri componenti di provenienza elettiva il Vice Presidente Regionale e fra tutti i propri componenti il Consigliere Delegato Regionale;
  2. attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;
  3. propone al Consiglio Regionale la nomina e la revoca, con effetto immediato, del Segretario Regionale;
  4. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS in seno a tutti gli organismi e commissioni di competenza degli Organi regionali e indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;
  5. esamina per ciascun esercizio il budget previsionale, le sue eventuali variazioni e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., proponendone l’approvazione al Consiglio Regionale;
  6. nomina i Commissari Straordinari e i Commissari ad Acta presso le Sezioni territoriali;
  7. esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria e adotta i provvedimenti conseguenti;
  8. autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni ed altri atti di liberalità destinati al Consiglio Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
  9. delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Regionale;
  10. in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, soggette a ratifica.

 

ART. 16

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. La Sezione territoriale è il nucleo organizzativo fondamentale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS. Essa ha autonomia di iniziativa nel proprio ambito territoriale per l’attuazione delle finalità associative.

2. La sede e la estensione territoriale sono definite dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio o della Direzione Nazionale, a eccezione delle città metropolitane e di Roma Capitale, le quali hanno la propria sede nella città stessa.

 

ART. 17

L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. L’Assemblea dei soci della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile e in via straordinaria:

  1. per eleggere, in caso di vacanza, il Consiglio della Sezione e/o i Consiglieri Regionali di pertinenza;
  2. per eleggere i delegati al Congresso straordinario;
  3. quando il Consiglio della Sezione territoriale lo ritenga necessario; quando un decimo dei soci effettivi in regola con l’iscrizione alla Sezione territoriale ne faccia richiesta scritta.

2. Le modalità di partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L’Assemblea dei soci:

  1. elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due, ove necessario, non vedenti o ipovedenti a conoscenza del sistema Braille;
  2. elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:
  3. cinque componenti nelle Sezioni fino a trecento soci;
  4. sette componenti nelle Sezioni fino a ottocento soci;
  5. nove componenti nelle Sezioni fino a milletrecento soci;
  6. undici componenti nelle Sezioni con oltre milletrecento soci.
  7. elegge i delegati al Congresso nella seguente misura:
  8. un delegato per le Sezioni fino a quattrocento soci;
  9. un delegato ogni quattrocento soci o frazioni superiori a duecento, per le Sezioni oltre quattrocento soci;
  10. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  11. vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale;
  12. nomina, su proposta del Presidente della Sezione territoriale, l’Organo di controllo e l’Organo di revisione legale dei conti della Sezione, quando ciò sia previsto dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii..

 

ART. 18

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente della Sezione territoriale è il rappresentante legale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS nel territorio di pertinenza della Sezione e ha la direzione dell’attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

  1. convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;
  2. attua i deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;
  3. firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti la Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);
  4. promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale;
  5. promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5 lett. n);
  6. adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio della Sezione territoriale, soggette a ratifica.

3. Il Vice Presidente della Sezione territoriale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 19

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio della Sezione territoriale si riunisce almeno quattro volte all’anno, nonché, in via straordinaria, quando lo richiedano il Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale, il Presidente Regionale, la Direzione Regionale, o almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Consiglio della Sezione territoriale:

  1. elegge tra i propri componenti il Presidente della Sezione territoriale, il Vice Presidente Sezionale e il Consigliere Delegato sezionale che, nelle Sezioni territoriali con almeno 7 Consiglieri, costituiscono l’Ufficio di Presidenza Sezionale, che collabora con il Presidente e il Consiglio della Sezione territoriale per l’espletamento delle proprie competenze con le modalità previste nel Regolamento Generale;
  2. vota la sfiducia al Presidente Sezionale, al Vicepresidente Sezionale o al Consigliere Delegato sezionale, su mozione presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei consiglieri. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica dell’Organo sfiduciato;
  3. è responsabile dell’attività associativa della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del proprio territorio. Iniziative esorbitanti dal territorio sezionale vanno preventivamente autorizzate dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;
  4. predispone annualmente la relazione sull’attività svolta e la relazione programmatica;
  5. approva il budget previsionale dell’esercizio dell’anno successivo e propone all’Assemblea sezionale l’approvazione della relazione, del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  6. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’UICI in seno agli organismi e commissioni di competenza degli Organi sezionali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nel territorio della Sezione, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
  7. nomina referenti comunali e territoriali;
  8. ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione, comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le regole di funzionamento;
  9. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
  10. autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione territoriale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa;
  11. costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale;
  12. ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
  13. delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea.

 

ART. 20

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di favorire e ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

 

ART. 21

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS restano in carica cinque anni. Indipendentemente dalla data della loro elezione, essi si rinnovano comunque nell’anno di svolgimento del Congresso. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale. Speciali deroghe possono essere concesse dalla Direzione Nazionale su richiesta motivata dell’Organo.

2. Fino al loro rinnovo, ove non diversamente disposto, gli Organi rimangono comunque in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione. 

3. I componenti di qualsiasi Organo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’Organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

 

ART. 22

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO

DI CARICHE - DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA -

SEGRETO DI UFFICIO – CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il Presidente Nazionale e i componenti della Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS.

2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente Regionale.

3. I Consiglieri regionali eletti dall’Assemblea dei soci non possono ricoprire le cariche di Presidente e Vice Presidente della Sezione territoriale.

4. I componenti dell’Organo di revisione legale dei conti a ogni livello e i componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS. Per i componenti dell’Organo di controllo, a tutti i livelli, si applica l’art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

5. Tutte le cariche elettive degli Organi di cui all’art. 4 del presente Statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS è chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell’Organo amministrativo, ma solo se dette nomine siano di competenza di quell’Organo.

6. I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore sia di strutture dell’UICI sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione dell’Organo di appartenenza e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Generale.

7. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali e i Presidenti Sezionali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati completi consecutivi. Un mandato si intende completo quando il componente lo abbia ricoperto ininterrottamente per un tempo superiore alla metà dei giorni di durata statutaria dell’Organo.

8. Le incompatibilità tra cariche associative, fatta eccezione per il Presidente Nazionale, non operano nell’anno congressuale, fino al rinnovo degli Organi incompatibili.

9. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica associativa o qualsiasi incarico a qualunque titolo all’interno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto e le relative norme del Regolamento Generale. Analogamente essi sono tenuti ad astenersi da atti, comportamenti e giudizi lesivi dell’immagine o della credibilità dell’UICI.

10. Ogni componente di un Organo collegiale dell’Unione ha l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi sia personali, sia del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.

 

ART. 23

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell’ambito degli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS sono disciplinate dal Regolamento Generale, nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l’elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

3. Per l’elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze, comunque fino a un massimo di un terzo dei componenti da eleggere.

 

ART. 24

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

  1. avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e alla Direzione Nazionale, che decide in secondo grado;
  2. avverso gli atti del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
  3. avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque assunte dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

 

ART. 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:

  1. dalla Direzione Nazionale;
  2. dal Consiglio Nazionale;
  3. dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;
  4. da almeno dieci congressisti.

2. L’apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Organo.

4. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di adeguare il testo dello Statuto a eventuali norme di legge che lo rendano necessario, entrate in vigore successivamente alla sua approvazione da parte del Congresso.

5. La Direzione Nazionale ha facoltà di apportare le dovute correzioni al testo dello Statuto, in presenza di evidenti e meri errori materiali di scrittura, fatta salva la successiva presa d’atto da parte del Consiglio Nazionale.

 

ART. 26

SCIOGLIMENTO, DEVOLUZIONE DEI BENI, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI.

1. Lo scioglimento, così come eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS sono deliberati dal Congresso con la maggioranza dei tre quarti dei componenti l’organo.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere preventivo dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 10, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, salva diversa destinazione imposta dalla legge. A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore tale parere sarà reso dall’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3-bis. In caso di trasformazioni, fusioni o scissioni deliberati ai sensi del comma 1, il Consiglio Nazionale procederà con gli adempimenti previsti all’art. 42-bis del codice civile.

4. Per gli effetti di cui al precedente comma 3 si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi vietate:

  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  2. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  3. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  5. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatte salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

 

ART. 27

VIGENZA DELLO STATUTO

1. Le modifiche alle norme statutarie apportate dal Congresso divengono efficaci al perfezionamento del procedimento di approvazione da parte delle autorità competenti, ai sensi delle normative vigenti, e si applicano non appena le fattispecie previste da ciascuna norma si verificano.